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L'UE approva la zeolite di zinco e argento per i biocidi PT2, PT7, PT9

Nell'ottobre 2024, la Commissione Europea ha approvato la zeolite di zinco argento (SZZ, numero CAS: 130328-20-0) per l'uso in biocidi, inclusi disinfettanti e conservanti per fibre, cuoio, gomma e polimeri. La conformità a normative specifiche è obbligatoria. È stato stabilito un periodo di transizione per supportare l'adattamento del settore, con dettagli forniti nella seguente tabella.

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Nome comuneN. CASGrado minimo di purezza della sostanza attivaData dell'approvazioneData di scadenza dell'approvazioneTipo di prodottoCondizioni specifiche
Zeolite di zinco argento130328-20-0990 g/kg di peso secco con le seguenti impurità rilevanti: arsenico e cromo, ciascuna con un contenuto massimo di 40 mg/kg di peso secco.1 marzo 202629 Febbraio 20362(1) L'autorizzazione dei biocidi contenenti zeolite di zinco e argento come sostanza attiva è subordinata alle seguenti condizioni: a) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia connessi a qualsiasi uso coperto da una domanda di autorizzazione, ma non affrontato nella valutazione del rischio a livello di Unione della sostanza attiva; b) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento di polimeri non tessili che possono entrare in contatto diretto con la pelle con un'area di contatto superiore a 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni) e superiore a 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni) e neonati (< 1 anno); c) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento di tessuti che, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni: 1) possono entrare in contatto con la pelle umana, anche indirettamente tramite fluidi corporei; 2) possono essere maneggiati in condizioni di bagnato; 3) possono essere messi in bocca da bambini di età inferiore a 2 anni. d) le autorità competenti degli Stati membri o, in alternativa, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione specifica nel sommario delle caratteristiche del prodotto biocida di un prodotto biocida contenente zeolite di argento e zinco le istruzioni per l'uso e le precauzioni pertinenti da indicare sull'etichetta degli articoli trattati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.(2)L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:(a)gli articoli polimerici non tessili trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco che possono entrare in contatto diretto con la pelle di oltre 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni di età) e di oltre 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni di età) e neonati (< 1 anno di età), non devono essere immessi sul mercato;(b)i tessuti trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco non devono essere immessi sul mercato se, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni:(1)possono entrare in contatto con la pelle umana, compresa indirettamente tramite fluidi corporei;(2)può essere maneggiato in condizioni di bagnato;(3)può essere messo in bocca da bambini di età inferiore a 2 anni;(c)la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con o contenente zeolite di argento e zinco deve garantire che l'etichetta di tale articolo trattato riporti le informazioni elencate nell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
     7(1) L'autorizzazione dei biocidi contenenti zeolite di zinco-argento come principio attivo è subordinata alle seguenti condizioni: a) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia connessi a qualsiasi uso coperto da una domanda di autorizzazione, ma non affrontato nella valutazione del rischio a livello dell'Unione del principio attivo; b) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento di polimeri non tessili che possono entrare in contatto diretto con la pelle con un'area di contatto superiore a 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni) e superiore a 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni) e neonati (< 1 anno); c) i prodotti non devono essere autorizzati per l'uso in vernici o rivestimenti destinati a essere utilizzati su infrastrutture esterne, quali case, facciate o barriere antirumore, o strutture sopra l'acqua, quali ponti; d) le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione, specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida di un biocida contenente argento zeolite di zinco le istruzioni per l'uso e le precauzioni pertinenti da indicare sull'etichetta degli articoli trattati ai sensi dell'articolo 58(3), secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.(2)L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:(a)gli articoli polimerici non tessili trattati con o contenenti zeolite di zinco-argento che possono entrare in contatto diretto con la pelle di oltre 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni di età) e di oltre 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni di età) e neonati (< 1 anno di età), non devono essere immessi sul mercato;(b)la persona responsabile dell'immissione sul mercato di una vernice o di un rivestimento trattati con o contenenti zeolite di zinco-argento deve garantire che l'etichetta di tale vernice o rivestimento indichi che non deve essere utilizzato su infrastrutture esterne, quali case, facciate o barriere antirumore, o su strutture sopra l'acqua, quali ponti;(c)la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con o contenente zeolite di argento e zinco deve garantire che l'etichetta di tale articolo trattato fornisca le informazioni elencate nell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
     9(1) L'autorizzazione dei biocidi contenenti zeolite di zinco e argento come sostanza attiva è subordinata alle seguenti condizioni: (a) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia connessi a qualsiasi uso coperto da una domanda di autorizzazione, ma non affrontato nella valutazione del rischio a livello dell'Unione della sostanza attiva; (b) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento di polimeri non tessili che possono entrare in contatto diretto con la pelle con area di contatto superiore a 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni) e superiore a 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni) e neonati (< 1 anno); (c) i prodotti non devono essere autorizzati per il trattamento di tessuti che, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni: (1) possono entrare in contatto con la pelle umana, anche indirettamente tramite fluidi corporei; (2) possono essere maneggiati in condizioni di bagnato; (3) possono essere messi in bocca da bambini di età inferiore a 2 anni; (4) possono essere utilizzati all'aperto;(d)Le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione, specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida di un biocida contenente zeolite di argento e zinco le istruzioni per l'uso e le precauzioni pertinenti da indicare sull'etichetta degli articoli trattati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.(2)L'immissione sul mercato di articoli trattati è soggetta alle seguenti condizioni:(a)gli articoli polimerici non tessili trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco che possono entrare in contatto diretto con la pelle di oltre 300 cm2 per adulti e bambini (> 2 anni di età) e di oltre 200 cm2 per bambini piccoli (1-2 anni di età) e neonati (< 1 anno di età), non devono essere immessi sul mercato;(b)i tessuti trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco non devono essere immessi sul mercato se, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni: ...c)gli articoli trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco non devono essere immessi sul mercato se, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni:(c)gli articoli trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco non devono essere immessi sul mercato se, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni:(c)gli articoli trattati con o contenenti zeolite di argento e zinco non devono essere immessi sul mercato se, utilizzati da soli o incorporati in altri articoli, soddisfano una delle seguenti condizioni: condizioni:(1)può entrare in contatto con la pelle umana, anche indirettamente tramite fluidi corporei;(2)può essere maneggiato in condizioni di bagnato;(3)può essere messo in bocca da bambini di età inferiore a 2 anni;(4)può essere utilizzato all'aperto;(c)la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con o contenente zeolite di argento e zinco deve garantire che l'etichetta di tale articolo trattato riporti le informazioni elencate nell'articolo 58(3), secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.

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Fonte da CIR

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