L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta valutando la possibilità di raccomandare cinque sostanze per l'elenco delle autorizzazioni REACH.
Queste cinque sostanze comprendono:
- Melammina;
- bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH);
- S-(triciclo[5.2.1.0 2,6]deca-3-en-8(o 9)-il) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) O-(isopropile o isobutile o 2-etilesil) fosforoditioato;
- Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina; E
- Tetraossido di bario e diboro.
Inoltre, l'ECHA invita anche a commentare le implicazioni dell'aggiunta di un nuovo pericolo al dibutilftalato (DBP) che è già presente nell'elenco delle autorizzazioni.
Le consultazioni sono aperte fino al 7 Maggio 2024.
I dettagli sono i seguenti:
Nome della sostanza | Numero CAS | Proprietà intrinseca rilevante per le SVHC | Intervallo di volume nell'ambito dell'autorizzazione (t/a) | Esempi di usi nell'ambito dell'autorizzazione |
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Melamina | 108-78-1 | Livello di preoccupazione equivalente con probabili effetti gravi per la salute umana (Articolo 57(f) – salute umana). Livello di preoccupazione equivalente con probabili effetti gravi sull’ambiente (articolo 57, lettera f) – ambiente) | >10,000 t/anno | Utilizzare come additivo in schiume e rivestimenti, utilizzare nelle resine |
Bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH) | - | vPvB (articolo 57e) | 100 -1,000 t/a | Utilizzo nella produzione di articoli in gomma, nelle materie plastiche, negli adesivi e sigillanti, nelle schiume |
Bis(2-etilesil)tetrabromoftalato che copre uno qualsiasi dei singoli isomeri e/o loro combinazioni (TBPH) | 255881-94-8 | PBT (Articolo 57 quinquies) | 100 -<1,000 t/a | Utilizzo in lubrificanti e grassi, ad esempio in veicoli o macchinari |
Ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina | 75980-60-8 | Tossico per la riproduzione (art. 57 c) | 1,000 -<10,000 t/a | Utilizzare come fotoiniziatore in inchiostri, rivestimenti e adesivi polimerizzabili con raggi UV |
Bario diboro tetraossido | 13701-59-2 | Tossico per la riproduzione (articolo 57 quater) | 100 -<1,000 t/a | Utilizzare in rivestimenti e vernici, diluenti, sverniciatori |
Un nuovo pericolo aggiunto al dibutilftalato (DBP) (CAS: 84-74-2):
Sostanza | Proprietà intrinseca di cui all'articolo 57 | Disposizioni transitorie | Usi esentati | Periodi di revisione | |
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Data dell'ultima domanda | Data del tramonto | ||||
dibutilftalato (DPB) C CE: 201-557-4 | Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà di interferente endocrino (Articolo 57(f) – salute umana) Proprietà di interferente endocrino (Articolo 57(f) – ambiente) | (a) 21 agosto 2013 (*) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: — confezionamento primario di medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/2004, dalla direttiva 2001/82/CE e/o dalla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DBP pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % peso/peso. c) In deroga alle lettere a) e b): [18 mesi dall'entrata in vigore] per usi in: − materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004; − dispositivi medici disciplinati dalla Direttiva 90/385/CEE*, Direttiva 93/42/CEE* o Direttiva 98/79/CE** o Regolamento 2017/745 e Regolamento 746/746; | (a) 21 febbraio 2015 (**) b) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: — confezionamento primario di medicinali contemplati dal regolamento (CE) n. 726/2004, dalla direttiva 2001/82/CE e/o dalla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DBP pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % peso/peso. c) In deroga alle lettere a) e b): [36 mesi dall'entrata in vigore] per usi in: − materiali a contatto con gli alimenti che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 1935/2004; − dispositivi medici disciplinati dalla Direttiva 90/385/CEE*, Direttiva 93/42/CEE* o Direttiva – 2 98/79/CE** o Regolamento 2017/745 e Regolamento 746/746; | - | - |
Nota: le modifiche in esame sono scritte in rosso.
Il CIRS ricorda caldamente che se una sostanza è inclusa nell'elenco delle autorizzazioni, non può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo una determinata data a meno che non venga concessa un'autorizzazione per un uso specifico. Le aziende che utilizzano, producono o importano queste sostanze possono richiedere l'autorizzazione.
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Fonte da CIR
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