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L'ECHA amplierà l'ambito delle sostanze cromo nell'elenco delle restrizioni, compresi i composti autorizzati

Bandiere dell'UE presso l'edificio della Commissione europea

L'8 maggio 2024, autorizzata dalla Commissione Europea, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha ampliato la sua proposta di restrizione REACH XV per includere almeno 12 composti di cromo (VI), integrando le misure iniziali per il triossido di cromo e l'acido cromico introdotte nel settembre 2023 .

EU

Nuovo ambito di restrizione

L'ultima proposta ha ampliato l'elenco delle autorizzazioni per includere le sostanze di cromo nelle voci da 16 a 22 e da 28 a 31. Inoltre, l'ECHA prevede di aggiungere alla restrizione i composti di cromo non elencati, come l'acido cromico (n. CE 233-660-5). proposta, a causa del loro potenziale come sostituti delle sostanze soggette a restrizioni e dei rischi associati alla salute dei lavoratori e del pubblico.

sfondo

Il triossido di cromo e dieci sostanze correlate sono state aggiunte all’elenco delle autorizzazioni nel 2013 e nel 2014 a causa della loro elevata tossicità e allergenicità, con autorizzazioni in scadenza nel 2017 e 2019. L’inaspettato aumento delle domande ha sovraccaricato l’ECHA e le agenzie correlate, influenzando la supervisione chimica. In risposta, la Commissione Europea ha richiesto all’ECHA di elaborare una nuova proposta di restrizione entro ottobre 2024 per migliorare la regolamentazione di queste sostanze.

Passi successivi

A causa di questo ampliamento dell'ambito della proposta, la scadenza per la proposta di restrizione inizialmente fissata per il 4 ottobre 2024, è stata prorogata all'11 aprile 2025. Per supportare una preparazione dettagliata, l'ECHA avvierà un secondo invito a presentare prove nel giugno di quest'anno, concentrandosi su alternative alle sostanze cromo e loro utilizzo nelle applicazioni a spruzzo. Inoltre, l’ECHA ospiterà un webinar il 6 giugno 2024, per discutere i principali risultati del ciclo di prove iniziali e dettagliare i dati necessari per la fase successiva.

Comprensione dell'allegato XIV e XV del REACH

Nel regolamento REACH dell'UE, i meccanismi di autorizzazione (secondo l'Allegato XIV) e di restrizione (secondo l'Allegato XVII) operano contemporaneamente per stabilire un protocollo di sicurezza completo. Le misure di autorizzazione limitano l'uso di determinate sostanze chimiche fissando periodi di utilizzo temporanei. Una volta scaduto il periodo di utilizzo temporaneo, è vietata la vendita della sostanza corrispondente sul mercato dell’UE. Lo scopo delle restrizioni è controllare la concentrazione massima consentita di determinate sostanze nei prodotti o limitarne l'uso a determinate applicazioni specifiche. È fondamentale comprendere che le sostanze classificate come “limitate” nell'Allegato XVII in genere non si trovano nell'Elenco delle autorizzazioni dell'Allegato XIV. Questa distinzione sottolinea i loro ruoli e obiettivi separati all'interno del sistema REACH.

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Fonte da CIR

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