Nel gennaio 16, 2024, triidrogeno pentapotassio di(perossomonosolfato) di(solfato) (CAS: 70693-62-8) è stato approvato per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, in conformità al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Già il 15 gennaio, Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio (CAS: 68424-85-1) è stato approvato come principio attivo esistente da utilizzare come prodotto di tipo 2, soggetto alle specifiche della tabella 2.
Tabella 1: Informazioni sul di(perossomonosolfato) di(solfato) di triidrogeno pentapotassico
Grado minimo di purezza della sostanza attiva | Data di approvazione | Data di scadenza dell'approvazione | Tipologia di prodotto | Condizioni specifiche |
≥ 890 g/kg (≥ 89 % p/p) perossidisolfato di dipotassio (impurità rilevante): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % p/p) | 1 Luglio 2025 | 30 Giugno 2035 | PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali) | L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; (2) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a: ● utenti professionali; ● utenti non professionali; E ● acque superficiali dovute ad emissioni croniche a seguito della disinfezione di piscine private. |
PT3 (igiene veterinaria) | L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; (2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali. | |||
PT4 (zona alimenti e mangimi) | L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; (2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali. | |||
PT5 (bevendo acqua) | L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; (2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali. |
Tabella 2: Informazioni sul cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio
Grado minimo di purezza della sostanza attiva | Data di approvazione | Data di scadenza dell'approvazione | Tipologia di prodotto | Condizioni specifiche |
972 g/kg di peso secco | 1 Luglio 2025 | 30 Giugno 2035 | PT2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali) | L'autorizzazione dei biocidi che utilizzano cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo è soggetta alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; (2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali. |
Nota: La purezza indicata in questa colonna era il grado minimo di purezza della sostanza attiva valutata. Il principio attivo contenuto nel prodotto immesso sul mercato può avere una purezza uguale o diversa se è stato dimostrato che è tecnicamente equivalente al principio attivo valutato.
In sintesi, le imprese devono garantire che i biocidi contenenti principi attivi specifici rispettino le normative UE.
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Fonte da CIR
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