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L'UE approva 2 sostanze attive esistenti utilizzate nei biocidi

Simboli chimici sul prodotto chimico
Sostanza attiva, biocida, UE, BPR

Nel gennaio 16, 2024, triidrogeno pentapotassio di(perossomonosolfato) di(solfato) (CAS: 70693-62-8) è stato approvato per l'uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2, 3, 4 e 5, in conformità al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

Già il 15 gennaio, Cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio (CAS: 68424-85-1) è stato approvato come principio attivo esistente da utilizzare come prodotto di tipo 2, soggetto alle specifiche della tabella 2.

Tabella 1: Informazioni sul di(perossomonosolfato) di(solfato) di triidrogeno pentapotassico

Grado minimo di purezza della sostanza attivaData di approvazioneData di scadenza dell'approvazioneTipologia di prodottoCondizioni specifiche
≥ 890 g/kg (≥ 89 % p/p)

perossidisolfato di dipotassio (impurità rilevante): ≤ 20 g/kg (≤ 2 % p/p)
1 Luglio 202530 Giugno 2035PT2

(disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali)
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

(1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; 

(2) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a: 
● utenti professionali;
● utenti non professionali; E
● acque superficiali dovute ad emissioni croniche a seguito della disinfezione di piscine private.
PT3

(igiene veterinaria)
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

(1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione;

(2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
PT4

(zona alimenti e mangimi)
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni:

(1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione; 

(2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali.
PT5

(bevendo acqua)
L’autorizzazione dei biocidi è soggetta alle seguenti condizioni: 

(1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione;

(2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Tabella 2: Informazioni sul cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio

Grado minimo di purezza della sostanza attivaData di approvazioneData di scadenza dell'approvazioneTipologia di prodottoCondizioni specifiche
972 g/kg di peso secco1 Luglio 202530 Giugno 2035PT2

(disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta su esseri umani o animali)
L'autorizzazione dei biocidi che utilizzano cloruro di alchil (C12-16) dimetilbenzil ammonio (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo è soggetta alle seguenti condizioni:

(1) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati agli eventuali usi coperti da una domanda di autorizzazione, ma non affrontati nella valutazione del rischio della sostanza attiva a livello di Unione;

(2) la valutazione del prodotto presta particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

Nota: La purezza indicata in questa colonna era il grado minimo di purezza della sostanza attiva valutata. Il principio attivo contenuto nel prodotto immesso sul mercato può avere una purezza uguale o diversa se è stato dimostrato che è tecnicamente equivalente al principio attivo valutato.

In sintesi, le imprese devono garantire che i biocidi contenenti principi attivi specifici rispettino le normative UE.

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, contattaci tramite service@cirs-group.com.

Fonte da CIR

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