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La Commissione Europea annuncia nuove restrizioni su D4, D5 e D6

Sede della Commissione Europea

Il 16 maggio 2024 la Commissione Europea ha modificato l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano (D4), decametilciclopentasilossano (D5) e dodecametilcicloesasilossano (D6). Ai sensi del regolamento REACH del 2006, l'emendamento impone limiti più severi all'uso di queste sostanze chimiche nei cosmetici lavabili e in altri prodotti di consumo e professionali.

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Requisiti di limitazione preventiva

Nome della sostanzaRequisiti
70
Ottametilciclotetrasilossano (D4)
N. CAS 556-67-2
CE n. 209-136-7

Decametilciclopentasilossano (D5)
N. CAS 541-02-6
CE n. 208-764-9

Dodecametilcicloesasilossano (D6)
N. CAS 540-97-6
CE n. 208-762-8
1. Non possono essere immessi sul mercato prodotti cosmetici lavabili in una concentrazione pari o superiore allo 0.1% in peso di entrambe le sostanze, dopo il 31 gennaio 2020.

2. Ai fini di questa voce, per "prodotti cosmetici risciacquabili" si intendono i prodotti cosmetici definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1223/2009 che, in normali condizioni d'uso, vengono lavati via con acqua dopo l'applicazione.

Nuovi requisiti di restrizione

Nome della sostanzamodifiche
70 
Ottametilciclotetrasilossano (D4) 
N. CAS 556-67-2 
CE n. 209-136-7

Decametilciclopentasilossano (D5) 
N. CAS 541-02-6 
CE n. 208-764-9

Dodecametilcicloesasilossano (D6) 
N. CAS 540-97-6 
CE n. 208-762-8
1. Non può essere immesso sul mercato
(a) come sostanza in quanto tale;
(b) come costituente di altre sostanze; O
c) nelle miscele; in una concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso della rispettiva sostanza dopo il 6 giugno 2026.

2. Non può essere utilizzato come solvente per il lavaggio a secco di tessuti, pelle e pellicce dopo il 6 giugno 2026.

3. In deroga:
a) per D4 e D5 nei prodotti cosmetici risciacquabili, il paragrafo 1, lettera c), si applica dopo il 31 gennaio 2020. Ai fini della presente lettera, per "prodotti cosmetici risciacquabili" si intendono i prodotti cosmetici definiti all'articolo 2(1), lettera a), del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio (*1) che, in normali condizioni d'uso, vengono lavati con acqua dopo l'applicazione;
b) per tutti i prodotti cosmetici diversi da quelli di cui al paragrafo 3, lettera a), il paragrafo 1 si applica dopo il 6 giugno 2027;
c) per i dispositivi definiti all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e Consiglio (*3), il paragrafo 1 si applica dopo il 6 giugno 2031;
d) per i medicinali, come definiti all'articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE, e per i medicinali veterinari, come definiti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6 (*4) , il paragrafo 1 si applica dopo il 6 giugno 2031;
e) per D5 come solvente nel lavaggio a secco di tessili, cuoio e pellicce, i paragrafi 1 e 2 si applicano dopo il 6 giugno 2034.

4. In deroga al comma 1 non si applica:
a) immissione sul mercato di D4, D5 e D6 per i seguenti usi industriali:
● come monomero nella produzione di polimeri siliconici,
● come intermedio nella produzione di altre sostanze siliconiche,
● come monomero nella polimerizzazione,
● nella formulazione o (ri)imballaggio delle miscele,
● nella produzione di articoli, nel trattamento delle superfici non metalliche;

(b) immissione sul mercato di D5 e D6 da utilizzare come dispositivi, come definiti all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745, per il trattamento e la cura di cicatrici e ferite, la prevenzione delle ferite e la cura di stomia;
c) immissione sul mercato di D5 per uso professionale nella pulizia o nel restauro di oggetti d'arte e di antiquariato;
d) immissione sul mercato di D4, D5 e D6 da utilizzare come reagenti di laboratorio in attività di ricerca e sviluppo svolte in condizioni controllate.

5. In deroga, il comma 1, lettera b), non si applica all'immissione sul mercato di D4, D5 e D6:
● come costituente di un polimero siliconico a sé stante,
● come costituente di un polimero siliconico in una miscela derogata ai sensi del paragrafo 6.

6. In deroga al comma 1, lettera c), non si applica l'immissione sul mercato di miscele che contengono D4, D5 o D6 come residui di polimeri siliconici, alle seguenti condizioni:
a) D4, D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, da utilizzare per l'adesione, la sigillatura, l'incollaggio e la fusione;
b) D4 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,5 % in peso, o D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,3 % in peso di una delle due sostanze nella miscela da utilizzare come rivestimenti protettivi (compresi rivestimenti marini);
c) D4, D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,2 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, da utilizzare come dispositivi definiti all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/745 e nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/746, diversi dai dispositivi di cui al paragrafo 6, lettera d);
d) D5 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,3 % in peso nella miscela o D6 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso nella miscela, da utilizzare come dispositivi definiti all'articolo 1, paragrafo 4 ) del Regolamento (UE) 2017/745, per impronta dentale;
e) D4 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,2 % in peso nella miscela, o D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso di una delle due sostanze nella miscela da utilizzare come solette in silicone per cavalli, o come ferri di cavallo;
f) D4, D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore allo 0,5 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, da utilizzare come promotori di adesione;
g) D4, D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso della rispettiva sostanza nella miscela, da utilizzare nella stampa 3D;
h) D5 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso nella miscela o D6 in una concentrazione pari o inferiore al 3 % in peso nella miscela, per la prototipazione rapida e la costruzione di stampi o per usi ad alte prestazioni stabilizzati da riempitivo al quarzo;
i) D5 o D6 in una concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso di una delle due sostanze nella miscela, per l'uso nella tampografia o nella fabbricazione di tamponi da stampa;
j) D6 in concentrazione pari o inferiore all'1 % in peso della miscela, per uso professionale nella pulizia o nel restauro di oggetti d'arte e di antiquariato.

7. In deroga, i paragrafi 1 e 2 non si applicano all'immissione sul mercato per l'uso, o all'uso, del D5 come solvente in sistemi chiusi di lavaggio a secco rigorosamente controllati per tessili, cuoio e pellicce, dove il lavaggio il solvente viene riciclato o incenerito.

Approfondimenti

D4, D5 e D6 sono classificati come SVHC con proprietà vPvB. D4 è riconosciuto per le sue caratteristiche PBT e quando D5 e D6 contengono lo 0.1% o più di D4, anch'essi sono classificati come PBT. Dato l’inadeguato controllo del rischio per i prodotti con attributi PBT e vPvB, le restrizioni rappresentano la strategia di gestione più appropriata.

A seguito della regolamentazione dei prodotti da risciacquo contenenti D4, D5 e D6, i controlli sui prodotti da risciacquo contenenti queste sostanze chimiche sono stati rafforzati. A causa delle loro ampie applicazioni, le restrizioni su D5 nel lavaggio a secco di tessuti, pelle e pellicce, nonché su D4, D5 e D6 nei prodotti farmaceutici e veterinari, sono state rinviate.

Dato l'ampio utilizzo di D4, D5 e D6 nella produzione di polisilossano senza restrizioni specifiche, sono state definite soglie di concentrazione per miscele con questi residui. Le aziende dovrebbero rivedere attentamente le disposizioni pertinenti per garantire che i prodotti non siano soggetti a condizioni restrittive.

Le restrizioni su D4, D5 e D6 hanno un impatto minimo sull'industria nazionale del silicone, poiché le aziende possono conformarsi alla maggior parte delle normative gestendo i residui di queste sostanze nella produzione.

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, contattaci tramite service@cirs-group.com.

Fonte da CIR

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