La Commissione europea ha annunciato aggiornamenti all'Allegato XVII del Regolamento REACH con nuove restrizioni su N,N-dimetilacetammide (DMAC) e N-etilpirrolidone (NEP). Ha presentato la Notifica G/TBT/N/EU/1079 all'OMC il 30 luglio 2024. Tali modifiche entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'UE.
L'allegato XVII limita l'uso di determinate sostanze chimiche pericolose nel mercato dell'UE. L'inclusione di DMAC e NEP sottoporrà queste sostanze chimiche a una rigorosa supervisione normativa, assicurando che tutti i prodotti che le contengono, siano essi prodotti o venduti nell'UE, soddisfino rigorosi standard di sicurezza per proteggere la salute e l'ambiente.
Gli aggiornamenti specifici sono i seguenti.
Nome della sostanza | Numero CAS/CE n. | Misura restrittiva |
Dimetilacetammide (DMAC) | 127-19-5204-826-4 | Non può essere immesso sul mercato come sostanza in sé, come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0.3% dopo [data], a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle non abbiano incluso nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 13 mg/m3 per l'esposizione a lungo termine per inalazione e 0.53 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea a lungo termine. Non può essere fabbricato o utilizzato come sostanza in sé, come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0.3% dopo [data di cui al paragrafo 1], a meno che i fabbricanti e gli utilizzatori a valle non adottino le opportune misure di gestione del rischio e le opportune condizioni operative per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1. |
1-etil-2-pirrolidinone (NEP) | 2687-91-4220-250-6 | Non può essere immesso sul mercato come sostanza in sé, come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0.3% dopo [data], a meno che i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle non abbiano incluso nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 4.0 mg/m3 per esposizioni a lungo termine e 4.6 per esposizioni acute per inalazione e 2.4 mg/kg/giorno per esposizione cutanea a lungo termine. Non può essere fabbricato o utilizzato come sostanza in sé, come costituente di altre sostanze o in miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0.3% dopo [data di cui al paragrafo 1], a meno che i fabbricanti e gli utilizzatori a valle non adottino le opportune misure di gestione del rischio e le opportune condizioni operative per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al paragrafo 1. |
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Fonte da CIR
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