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L'UE ha proposto un divieto sull'uso del BPA negli MCA

Mano con penna che disegna la formula chimica del BPA

Il 9 febbraio 2024, la Commissione Europea ha proposto una nuova bozza volta a modificare la normativa esistente sui materiali a contatto con gli alimenti (MCA), prevedendo il divieto del bisfenolo A (BPA) e dei suoi derivati. Il progetto modifica i regolamenti (UE) n. 10/2011 e (CE) n. 1895/2005 e abroga (UE) 2018/213.

Che cos'è il BPA?

Il bisfenolo A (BPA), noto come 4,4′-diidrossidifenilpropano (n. CAS: 80-05-7), è un monomero o una sostanza di partenza ampiamente utilizzata nella produzione di policarbonato, polisulfone, resine epossidiche e altre resine. È ampiamente utilizzato in plastica, rivestimenti di vernice, inchiostri, adesivi e gomme. 

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La struttura del BPA e dei suoi derivati

motivo

  • (CE) N. 1895/2005 vieta l'uso e/o la presenza di bisfenolo A diglicidil etere (BADGE) e NOGE nella produzione di MCA.
  • (UE) N. 2018/213 specifica che non dovrebbe esserci migrazione di BPA nelle vernici e nei rivestimenti a contatto con alimenti per l'infanzia e che il limite di migrazione specifica (SML) del BPA in altre vernici e rivestimenti a contatto con gli alimenti non dovrebbe superare 0.05 mg/ kg.
  • (UE) 2018/213 ha ridotto l'LMS per il BPA da 0.6 mg/kg a 0.05 mg/kg e ha stabilito che il BPA non deve essere utilizzato nella produzione di biberon per neonati e bicchieri con beccuccio/bottiglie d'acqua per neonati e bambini piccoli.

Il 19 aprile 2023, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato un parere scientifico aggiornando la dose giornaliera tollerabile (TDI) di BPA a 0.2 ng/kg di peso corporeo, ovvero 20,000 volte inferiore rispetto al parere di valutazione del 2015. Basato su Pertanto, la Commissione Europea ha redatto un divieto sul BPA.

Contenuti principali

Divieto di BPA

  • Il BPA non deve essere utilizzato nella produzione di vernici e rivestimenti, inchiostri da stampa, adesivi, resine a scambio ionico e gomme per MCA. È altresì vietata l'immissione in commercio di MCA costituiti in tutto o in parte dai suddetti materiali;
  • Cancellare la sostanza n. 151 (CAS 80-05-7, Bisfenolo A) dall'elenco positivo nel n. (UE) 10/2011;
  • Modificare il regolamento (CE) n. 1895/2005 per vietare l'uso del BADGE nella produzione di contenitori per alimenti con una capacità inferiore a 250 litri.

esenzioni

  • L'uso del BPA come sostanza di partenza è consentito solo per la produzione di vernici e rivestimenti anticorrosivi pesanti a base di BADGE per materiali e articoli con una capacità superiore a 250 litri, a condizione che la migrazione di BPA non sia rilevabile (LMS 0.01 mg /kg) e non vi è alcuna idrolisi o qualsiasi altra reazione che porti alla presenza residua o alla migrazione del BPA negli alimenti.
  • Aggiungere la sostanza n. 1091, 4,4′-(propan-2,2-diil) difenolo sodico (CAS 2444-90-8) all'allegato I di EU 10/2011. Questa sostanza può essere utilizzata solo nella produzione di membrane in polisulfone per la filtrazione, con un SML pari a ND (Non rilevato).
  • L'uso di altre sostanze bisfenoliche richiede una valutazione dei rischi e un'autorizzazione.

Inoltre, l’UE monitorerà il BPA sul mercato, concentrandosi principalmente su materiali e articoli che utilizzano vernici e rivestimenti anticorrosivi per carichi pesanti basati su BADGE; membrane in polisulfone per filtrazione; materiali in carta e cartone, nonché articoli contenenti materiali riciclati. Tutti gli MCA sul mercato soggetti a questo regolamento richiedono una Dichiarazione di conformità, che confermi che gli MCA intermedi e finali sono conformi a questo regolamento e agli articoli 3, 15 e 17 del (CE) n. 1935/2004.

La bozza è pubblicata per i commenti del pubblico, con scadenza l'8 marzo 2024. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e le imprese avranno un periodo transitorio da 18 a 36 mesi per adeguarsi alle nuove normative. La bozza dovrebbe essere attuata entro la fine del 2025 o l’inizio del 2026.

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Fonte da CIR

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