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Dieta nutrizionale enterale

La Commissione Europea Approva un Nuovo Composto per i Prodotti Biocidi di Tipo 18

Il 2 ottobre 2024, la Commissione Europea ha emesso il Regolamento UE 2024/2576, approvando il composto 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato per l'uso nei biocidi di Tipo 18 ai sensi del Regolamento UE n. 528/2012. I dettagli sono forniti nella tabella seguente.

flaconi spray

Nome comuneNome IUPACNumeri di identificazioneGrado minimo di purezza della sostanza attivaData dell'approvazioneData di scadenza dell'approvazioneTipo di prodotto
pralletrinaIUPAC name: 2-methyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyclopent-2-en-1-yl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylateEC No: 245-387-9
CAS No: 23031-36-9
92,0 % peso per peso (p/p)Nota: 1R-trans, l'isomero S è presente a > 80% (p/p)1 marzo 202629 Febbraio 203618
La pralletrina è considerata un candidato alla sostituzione conformemente all'articolo 10(1), lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012.
L'autorizzazione dei biocidi contenenti prallethrin come principio attivo è subordinata alle seguenti condizioni: (1) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia connessi a qualsiasi uso coperto da una domanda di autorizzazione, ma non affrontato nella valutazione dei rischi a livello dell'Unione del principio attivo; (2) la valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione:
a. bambini (bambini piccoli);
b. acque superficiali, sedimenti, suolo e acque sotterranee per prodotti applicati in ambienti chiusi da utilizzatori non professionali mediante nebulizzazione residua (trattamento barriera) in abitazioni private;
(3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si valuta se sia necessario stabilire nuovi livelli massimi di residui ("LMR") o modificare gli LMR esistenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 470/2009 (2) o (CE) n. 396/2005 (3) del Parlamento europeo e del Consiglio, e si adottano misure appropriate di mitigazione del rischio per garantire che tali LMR non vengano superati.
L'immissione sul mercato degli articoli trattati è subordinata alle seguenti condizioni:
(1) la persona responsabile dell'immissione sul mercato di un articolo trattato con o contenente pralletrina garantisce che l'etichetta di tale articolo trattato riporti le informazioni elencate nell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012;
(2) Le autorità competenti degli Stati membri o, nel caso di un'autorizzazione dell'Unione, la Commissione, specificano nel sommario delle caratteristiche del biocida contenente pralletrina le istruzioni per l'uso e le precauzioni pertinenti da indicare sull'etichetta degli articoli trattati ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.

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Fonte da CIR

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