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Imminente aggiornamento dell'elenco delle sostanze CMR nell'allegato XVII del regolamento UE Reach

Il 5 dicembre 2024 la Commissione europea ha rivisto l'elenco delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nell'allegato XVII del REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), introducendo tre modifiche chiave.

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  1. Restrizioni alla vendita e all'uso al pubblico: il regolamento aggiornato vieta severamente la vendita e l'uso al pubblico di cancerogeni di categoria 1A o 1B, mutageni delle cellule germinali o tossine riproduttive, come specificato negli articoli 28, 29 e 30 dei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e 1907/2006. Impone inoltre severi controlli sulla concentrazione di queste sostanze nelle miscele.
  2. Espansione delle appendici dell'allegato XVII: il regolamento aggiunge sostanze alle appendici 2, 4 e 6 dell'allegato XVII, riflettendo l'inclusione delle nuove sostanze CMR classificate nella categoria 1B.
  3. Esenzioni dall'uso dell'isopropilbenzene: secondo il regolamento (UE) 2023/1132, dal 1° dicembre 2023, l'isopropilbenzene non può essere commercializzato o utilizzato nel carburante per aviazione a concentrazioni pari o superiori allo 0.1% p/p per i piloti non professionisti. Tuttavia, ciò non si applica al carburante per autoveicoli per conducenti non professionisti. Date le somiglianze tra conducenti non professionisti e piloti di piccoli aeromobili, e il minor numero di questi ultimi, l'isopropilbenzene nel carburante per aviazione è esente dalle restrizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.

Tali modifiche entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente implementate entro il 1° settembre 2025. Nonostante l'applicazione formale delle nuove disposizioni sulle sostanze CMR di categoria 1B a partire dal 1° settembre 2025, l'Unione Europea esorta gli operatori ad agire in modo proattivo.

L'allegato XVII è modificato come segue:

Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 2.

sostanzeN. indiceCE nCAS no
'diuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea006-015-00-9206-354-4330-54-1'
'2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidendifenolo; tetrabromobisfenolo-A604-074-00-0201-236-979-94-7'
'N,N-dimetil-p-toluidina612-296-00-4202-805-499-97-8'
'4-nitrosomorfolina613-346-00-8-59-89-2'
'4-metilimidazolo613-349-00-4212-497-3822-36-6'

La seguente sostanza deve essere incorporata nell'Appendice 4.

SostanzaN. indiceCE nCAS no
'dimetil propilfosfonato015-208-00-7242-555-318755-43-6'

Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 6.

sostanzeN. indiceCE nCAS no
'ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina015-203-00-X278-355-875980-60-8'
‘benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate015-204-00-5479-100-5577705-90-9'
'benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]bis[fenolo] (1:1)015-205-00-0278-305-575768-65-9'
'massa di reazione di 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e benzil(dietilamino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato (1:1)015-206-00-6--'
'dimetil propilfosfonato015-208-00-7242-555-318755-43-6'
'maleato di dibutilstagno050-034-00-5201-077-578-04-6'
'ossido di dibutilstagno050-035-00-0212-449-1818-08-6'
'massa di reazione di 1-(2,3-epossipropossi)-2,2-bis((2,3-epossipropossi)metil) butano e 1-(2,3-epossipropossi)-2-((2,3-epossipropossi)metil)-2-idrossimetil butano603-244-00-1--'
'4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo; bisfenolo AF604-099-00-7216-036-71478-61-1'
'1,4-Benzenediammina, N,N'-derivati ​​misti di Ph e tolile;612-298-00-5273-227-868953-84-4'
'4-metilimidazolo613-349-00-4212-497-3822-36-6'

Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 11.

sostanzeDeroghe
'2. Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5Come sostanza a sé stante o come costituente di altre sostanze in una delle seguenti:
a. cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla norma DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a standard equivalenti riconosciuti e commercializzato con descrizioni quali Jet-A, Jet-A1 o JP-(x);
b. benzina utilizzata come carburante per aviazione conforme a DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547, EN 228 o standard equivalenti riconosciuti.

È possibile accedere liberamente all'elenco delle sostanze CMR dell'UE tramite il link fornito su ChemRadar.

Se hai bisogno di assistenza o hai domande, contattaci tramite service@cirs-group.com.

Fonte da CIR

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