Il 5 dicembre 2024 la Commissione europea ha rivisto l'elenco delle sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) nell'allegato XVII del REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006), introducendo tre modifiche chiave.
- Restrizioni alla vendita e all'uso al pubblico: il regolamento aggiornato vieta severamente la vendita e l'uso al pubblico di cancerogeni di categoria 1A o 1B, mutageni delle cellule germinali o tossine riproduttive, come specificato negli articoli 28, 29 e 30 dei regolamenti (CE) n. 1272/2008 e 1907/2006. Impone inoltre severi controlli sulla concentrazione di queste sostanze nelle miscele.
- Espansione delle appendici dell'allegato XVII: il regolamento aggiunge sostanze alle appendici 2, 4 e 6 dell'allegato XVII, riflettendo l'inclusione delle nuove sostanze CMR classificate nella categoria 1B.
- Esenzioni dall'uso dell'isopropilbenzene: secondo il regolamento (UE) 2023/1132, dal 1° dicembre 2023, l'isopropilbenzene non può essere commercializzato o utilizzato nel carburante per aviazione a concentrazioni pari o superiori allo 0.1% p/p per i piloti non professionisti. Tuttavia, ciò non si applica al carburante per autoveicoli per conducenti non professionisti. Date le somiglianze tra conducenti non professionisti e piloti di piccoli aeromobili, e il minor numero di questi ultimi, l'isopropilbenzene nel carburante per aviazione è esente dalle restrizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Tali modifiche entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione e saranno pienamente implementate entro il 1° settembre 2025. Nonostante l'applicazione formale delle nuove disposizioni sulle sostanze CMR di categoria 1B a partire dal 1° settembre 2025, l'Unione Europea esorta gli operatori ad agire in modo proattivo.
L'allegato XVII è modificato come segue:
Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 2.
sostanze | N. indice | CE n | CAS no |
'diuron (ISO); 3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea | 006-015-00-9 | 206-354-4 | 330-54-1' |
'2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropilidendifenolo; tetrabromobisfenolo-A | 604-074-00-0 | 201-236-9 | 79-94-7' |
'N,N-dimetil-p-toluidina | 612-296-00-4 | 202-805-4 | 99-97-8' |
'4-nitrosomorfolina | 613-346-00-8 | - | 59-89-2' |
'4-metilimidazolo | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6' |
La seguente sostanza deve essere incorporata nell'Appendice 4.
Sostanza | N. indice | CE n | CAS no |
'dimetil propilfosfonato | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6' |
Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 6.
sostanze | N. indice | CE n | CAS no |
'ossido di difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfina | 015-203-00-X | 278-355-8 | 75980-60-8' |
‘benzyl(diethylamino)diphenylphosphonium 4-[1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenolate | 015-204-00-5 | 479-100-5 | 577705-90-9' |
'benziltrifenilfosfonio, sale con 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]bis[fenolo] (1:1) | 015-205-00-0 | 278-305-5 | 75768-65-9' |
'massa di reazione di 4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etilidene]difenolo e benzil(dietilamino)difenilfosfonio 4-[1,1,1,3,3,3-esafluoro-2-(4-idrossifenil)propan-2-il]fenolato (1:1) | 015-206-00-6 | - | -' |
'dimetil propilfosfonato | 015-208-00-7 | 242-555-3 | 18755-43-6' |
'maleato di dibutilstagno | 050-034-00-5 | 201-077-5 | 78-04-6' |
'ossido di dibutilstagno | 050-035-00-0 | 212-449-1 | 818-08-6' |
'massa di reazione di 1-(2,3-epossipropossi)-2,2-bis((2,3-epossipropossi)metil) butano e 1-(2,3-epossipropossi)-2-((2,3-epossipropossi)metil)-2-idrossimetil butano | 603-244-00-1 | - | -' |
'4,4′-[2,2,2-trifluoro-1-(trifluorometil)etiliden]difenolo; bisfenolo AF | 604-099-00-7 | 216-036-7 | 1478-61-1' |
'1,4-Benzenediammina, N,N'-derivati misti di Ph e tolile; | 612-298-00-5 | 273-227-8 | 68953-84-4' |
'4-metilimidazolo | 613-349-00-4 | 212-497-3 | 822-36-6' |
Le seguenti sostanze devono essere inserite nell'Appendice 11.
sostanze | Deroghe |
'2. Cumene N. CAS 98-82-8 N. CE 202-704-5 | Come sostanza a sé stante o come costituente di altre sostanze in una delle seguenti: a. cherosene utilizzato come carburante per l'aviazione conforme alla norma DEF STAN 91-091, alla specifica ASTM D1655 o a standard equivalenti riconosciuti e commercializzato con descrizioni quali Jet-A, Jet-A1 o JP-(x); b. benzina utilizzata come carburante per aviazione conforme a DEF STAN 91-090, ASTM D910, ASTM D7547, EN 228 o standard equivalenti riconosciuti. |
È possibile accedere liberamente all'elenco delle sostanze CMR dell'UE tramite il link fornito su ChemRadar.
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Fonte da CIR
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