Il 15 febbraio di quest’anno, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha pubblicato un annuncio secondo cui le autorità nazionali preposte all’applicazione della normativa hanno avviato le ispezioni di conformità (REF-11) sulle schede di dati di sicurezza (SDS) per le sostanze chimiche vendute sul mercato dell’UE.
Questo progetto è stato preparato nel 2022 e lo scopo principale è valutare se le SDS sono state aggiornate in conformità con i nuovi requisiti dell'allegato II del REACH. Tali ispezioni verranno effettuate durante tutto l'anno nell'ambito di un progetto di applicazione unificato. I risultati saranno resi pubblici nel 2024.
Una SDS viene utilizzata per fornire i dati di sicurezza delle sostanze chimiche nella catena di approvvigionamento e per garantire che lavoratori e professionisti possano utilizzare sostanze e miscele in modo sicuro. La salute degli utenti potrebbe non essere garantita se le informazioni sono carenti o inesatte. Durante l'ispezione REF-2 (2013), sono state riscontrate informazioni errate sulle schede di dati di sicurezza pari al 52%.
Il regolamento UE REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE (UE) 2020/878 è stato implementato il 1 gennaio 2023. Alcune importanti revisioni ai requisiti delle SDS in questo regolamento sono elencate di seguito:
- I nanomateriali e le loro forme concrete dovrebbero essere elencati nella SDS se le sostanze e i componenti nelle miscele soddisfano la definizione di nanomateriali;
- I codici UFI devono essere scritti sulla SDS se la miscela è soggetta all'articolo 45 e all'allegato VIII del CLP;
- Le informazioni sugli interferenti endocrini dovrebbero essere riportate nella SDS. Ad esempio, se vengono contenuti gli interferenti endocrini e quali sono gli impatti negativi sulla salute umana e sull’ambiente?;
- Sono stati modificati limiti di concentrazione speciali di alcune categorie di pericolo, il che potrebbe avere un effetto sulla rappresentazione degli ingredienti nella sezione 3 della SDS. Questa parte delle vecchie SDS dovrebbe essere ricontrollata;
- Se il prodotto è classificato come esplosivo desensibilizzato, questa nuova classificazione di pericolo dovrebbe essere aggiunta nella SDS. Sono necessarie anche altre informazioni sugli esplosivi desensibilizzati;
- Limiti di concentrazione speciali, fattore M o valori ATE di alcune sostanze o miscele (se presenti) dovrebbero essere elencati nella SDS;
- Nella sezione 9 della SDS sono state aggiunte colonne relative alle proprietà fisiche e chimiche; E
- Sono stati aggiornati anche i requisiti di informazione della sezione 14, ad esempio è necessario dichiarare in questa parte il risultato del giudizio sugli inquinanti marini.
I soggetti obbligati devono avviare immediatamente l'autoesame delle proprie SDS in risposta al REF-11 nell'UE e continuare a svolgere attività commerciali. La non conformità della SDS al nuovo regolamento deve essere rivista senza alcun ritardo.
Fonte da www.cirs-group.com
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